D.R. n. 5864 del 17.7.2015 - norme funzionamento CLAT

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA

Area legale e generale

D.R. n. 5864 del 17.7.2015 inerente all'emanazione delle norme di funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo (CLAT) a seguito del termine della fase di sperimentazione e dell'avvio del regime ordinario.

Il Rettore

  • Vista la L. del 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.;
  • Vista la L. del 30.12.2040, n. 240 e s.m.i.;
  • Visto il D.lgs. 27.1.2012, n. 18;
  • Visto il D.M. del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 19 del 14.1.2014;
  • Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. n. 490 del 7.12.2011 ed, in particolare, gli artt. 3 e 57;
  • Visto il Regolamento generale di Ateneo;
  • Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, applicabile, in quanto compatibile, ai sensi della X disposizione transitoria dello Statuto;
  • Viste le linee operative transitorie per la contabilità economico-patrimoniale;
  • Visto il D.R. n. 85 del 29.3.2012 istitutivo del Centro Linguistico di Ateneo (CLAT);
  • Visto il D.R. n. 414 del 10.4.2012 di nomina del presidente del CLAT per il periodo 1.4.2012 – 31.3.2015;
  • Visto il D.R. n. 1157 del 10.12.2013 inerente all’ultimo aggiornamento della composizione del Consiglio direttivo, da cui risulta che il mandato della componente docente, ad eccezione del presidente, scade il 17.4.2016, e che il mandato della rappresentanza studentesca scade il 31.10.2015;
  • Visto il D.D.G. n. 4266 dell’1.6.2015 di adozione dell’atto di organizzazione amministrativa e tecnica;
  • Considerato che in data 31.3.2015 ha avuto termine il regime di sperimentazione di cui all’art. 3 del suddetto decreto istitutivo;
  • Vista la delibera favorevole alla prosecuzione del CLAT in regime ordinario, adottata dal consiglio di amministrazione in data 29.4.2015, in conformità al parere del senato accademico e al giudizio del nucleo di valutazione di Ateneo in collaborazione con l’osservatorio per la qualità della formazione e la commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio;
  • Visto il decreto del presidente del CLAT n. 4602 del 10.6.2015, adottato d’urgenza e ratificato dal relativo consiglio direttivo in data 13.7.2015;
  • Visto il parere favorevole del senato accademico in data 16.6.2015;
  • Vista la delibera favorevole del consiglio di amministrazione in data 17.6.2015;

DECRETA

Art. 1 – Avvio del regime ordinario

  1. A seguito della delibera del consiglio di amministrazione del 29.4.2015 è disposta la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività del Centro Linguistico di Ateneo (CLAT), di seguito anche "Centro" o CLAT, quale centro di servizio di Ateneo ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 dello Statuto.
  2. Il Centro gestisce servizi e promuove, organizza e coordina attività di interesse generale dell'Ateneo nel campo delle lingue straniere e della lingua italiana per stranieri, rivolti alla comunità accademica e al territorio.
Art. 2 – Finalità
  1. Fatta salva la competenza dei Dipartimenti e delle Scuole per quanto attiene alla previsione di insegnamenti curriculari di lingue moderne negli ordinamenti didattici di Ateneo, il CLAT costituisce il riferimento per ogni attività didattica dell'Ateneo nel settore delle lingue e della didattica della lingue. In accordo con le politiche di Ateneo, svolge compiti di promozione, consulenza e integrazione con le realtà locali, nazionali e internazionali nel campo d’elezione.
  2. Il CLAT collabora alla didattica universitaria delle lingue moderne insegnate nell’Ateneo, promuove l'applicazione della ricerca nel campo della didattica della lingua, con particolare riguardo alla didattica a distanza, agli strumenti ed ai protocolli di lavoro collegati alle attività di competenza, e organizza, mediante la "Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri" (SLICIS), di cui al successivo art. 11, l’insegnamento dell’italiano come lingua straniera. A questo scopo il CLAT:
    1. promuove la produzione di risorse didattiche nell’ambito della linguistica applicata che utilizzino tecnologie informatiche ed interattive, nonché l'applicazione della ricerca scientifica allo studio delle lingue straniere moderne e dell'italiano per stranieri, anche favorendo la creazione di programmi informatici per la didattica e l'apprendimento della lingua;
    2. organizza corsi, attività formative sussidiarie, nonché forme di autoapprendimento e di accertamento della conoscenza linguistica di ogni tipo e livello rivolte agli studenti e ai dipendenti dell'Università di Genova, agli studenti e docenti stranieri ospiti della stessa, e ai cittadini stranieri che intendano conseguire un livello di conoscenza della lingua italiana adeguato all’iscrizione a corsi presso istituzioni universitarie e d’alta formazione italiane, rilasciando le relative certificazioni;
    3. offre servizi e organizza corsi di aggiornamento in campo linguistico, della traduzione e dell’interpretazione rivolti ad utenti privati, a enti e ad organizzazioni esterne, anche in collaborazione con le strutture universitarie specificamente competenti e d'intesa con ministeri ed enti pubblici e privati;
    4. promuove corsi di perfezionamento, anche d’intesa con i Dipartimenti e le Scuole dell’Ateneo;
    5. organizza master su richiesta delle strutture di Ateneo competenti;
    6. promuove azioni di valutazione e certificazione nel campo di interesse;
    7. favorisce rapporti e promuove collaborazioni con istituzioni operanti a livello locale, nazionale ed internazionale;
    8. predispone e gestisce programmi, laboratori e apparecchiature multimediali e informatiche complesse;
    9. costruisce e gestisce un portale web di risorse didattiche e di strumenti telematici per l’apprendimento di lingue e per la traduzione;
    10. utilizza il personale tecnico e amministrativo e i collaboratori ed esperti linguistici ad esso assegnati;
    11. si avvale, di concerto con le rispettive strutture di afferenza, di docenti nel campo di competenza.
Art. 3 – Durata e valutazione
  1. Il CLAT ha durata indeterminata.
  2. Al termine di ogni triennio, il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, valuta i risultati conseguiti, il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e i programmi di sviluppo, al fine della prosecuzione dell'attività.
Art. 4 – Sede
  1. Il CLAT ha sede nei locali ad esso destinati dall'Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione.
  2. Può svolgere la sua attività anche presso i laboratori e le aule di strutture universitarie o convenzionate. 
Art. 5 – Organi del Centro
  1. Sono organi del Centro:
    1. il Consiglio direttivo;
    2. il Comitato tecnico-scientifico;
    3. il Presidente.
Art. 6 – Consiglio direttivo
  1. Il Consiglio direttivo è l’organo di indirizzo, programmazione generale e deliberazione delle attività del Centro; rimane in carica un triennio accademico; i suoi membri possono essere confermati, consecutivamente, una sola volta.
  2. Il Consiglio direttivo propone agli organi di governo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, le modifiche al presente decreto. Adotta, a maggioranza assoluta dei presenti, ogni altro atto di natura regolamentare necessario al raggiungimento dei propri fini.
  3. Il Consiglio direttivo è convocato almeno due volte l’anno dal Presidente. Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente prevale.
  4. Il Consiglio direttivo esercita le seguenti funzioni:
    1. approva, anche su proposta del Comitato tecnico-scientifico, le linee generali di indirizzo e programmatiche di spesa, il programma triennale di sviluppo e il piano annuale di attività del Centro;
    2. verifica annualmente lo stato di avanzamento delle attività e la loro gestione;
    3. fornisce indicazioni sull’utilizzazione delle risorse disponibili per il conseguimento delle finalità istituzionali;
    4. approva e aggiorna i tariffari delle prestazioni in aderenza alle previsioni contenute nei regolamenti dell’Ateneo;
    5. approva una relazione annuale sull'attività svolta, indirizzata agli organi di governo e, su richiesta dei medesimi, relazioni periodiche;
    6. svolge i compiti previsti dalle linee operative transitorie per la contabilità economico-patrimoniale, finché vigenti, e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
    7. approva le convenzioni e i contratti attivi, verificandone la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali, conferendo mandato al Presidente del Centro affinché ne curi la comunicazione al rettore;
    8. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.
  5. Il Consiglio direttivo, nominato con decreto rettorale, è composto da:
    1. il Presidente del Centro, che lo presiede;
    2. il Coordinatore didattico di SLICIS;
    3. un docente di ruolo per ciascuna delle Scuole dell’Ateneo, designato dalla Scuola;
    4. due studenti indicati dalla relativa rappresentanza negli organi di governo, uno per ciascuno dei due seguenti macro-settori delle aree scientifico-disciplinari: a) aree scientifico - disciplinari da 1 a 9; b) aree scientifico-disciplinari da 10 a 14, che non siano già componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
  6. Partecipano alle adunanze del Consiglio direttivo, con voto consultivo, il segretario amministrativo e il responsabile del portale telematico.
  7. Il Consiglio direttivo può deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti, la cooptazione di eventuali rappresentanti di parti interessate finanziatrici, con voto consultivo, in numero complessivamente non superiore a un quarto del totale dei membri nominati con decreto rettorale. 
  8. Per quanto concerne le modalità di convocazione delle adunanze, la predisposizione dell’ordine del giorno, le attribuzioni del Presidente, la validità delle adunanze, le relazioni tra gli organi, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle sedute si rinvia alle disposizioni dello Statuto e del regolamento generale di Ateneo.
Art. 7 – Comitato tecnico-scientifico
  1. Il Comitato tecnico-scientifico esercita le seguenti funzioni:
    1. formula proposte concernenti la programmazione e l’organizzazione didattica e scientifica delle attività del Centro;
    2. collabora con le strutture di Ateneo interessate all’insegnamento delle lingue straniere, all’insegnamento dell’italiano a stranieri e alla formazione pedagogico - didattica;
    3. pianifica la gestione e la creazione di materiale didattico, sovrintende alle attività in rete, organizza l’erogazione di corsi presenziali e di servizi linguistici, avvalendosi di personale specializzato;
    4. valuta annualmente il raggiungimento degli obiettivi di servizio e redige una relazione che sottopone al Consiglio direttivo.
  2. Sono componenti del Comitato:
    1. il Presidente, che lo presiede;
    2. il Coordinatore didattico di SLICIS;
    3. un docente appartenente all'area linguistica designato dalla Scuola di Scienze umanistiche;
    4. fino a tre componenti scelti tra soggetti dell’Ateneo che svolgono attività didattica o scientifica nell’ambito dell’insegnamento delle lingue straniere, designati dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente;
    5. un’unità di personale dell’Ateneo, esperta in programmazione informatica nel campo della didattica delle lingue, su proposta del Presidente;
    6. il dirigente dell’area didattica e studenti o un suo delegato.
Art. 8 – Presidente
  1. Il Presidente del Centro, nominato dal rettore sentito il Consiglio di amministrazione, è scelto fra i professori di ruolo a tempo pieno dell’Ateneo che svolgono attività didattica o scientifica nell’ambito dell’insegnamento delle lingue straniere o dell’italiano per stranieri. Resta in carica tre anni accademici e può essere confermato consecutivamente una sola volta.
  2. Il Presidente rappresenta il Centro, ne dirige la politica generale ed è responsabile del perseguimento delle sue finalità. In particolare:
    1. convoca e presiede il Consiglio direttivo e il Comitato tecnico-scientifico e predispone i relativi ordini del giorno;
    2. cura l'esecuzione delle relative delibere;
    3. vigila sull’osservanza delle norme vigenti;
    4. predispone, coadiuvato dal segretario amministrativo, il programma triennale di sviluppo, i piani annuali di attività e le relazioni periodiche, tenuto anche conto delle relazioni del Coordinatore didattico di SLICIS;
    5. svolge i compiti previsti dalle linee operative transitorie per la contabilità economico-patrimoniale, finché vigenti, e dal regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, in analogia al Direttore di Dipartimento;
    6. ha la facoltà di costituire e coordinare, per la gestione e l’organizzazione delle attività didattiche del Centro, un’Unità Operativa di Gestione (UOG) con compiti di organizzazione, monitoraggio e coordinamento dei servizi linguistici e delle altre attività del CLAT. Tale UOG potrà essere costituita da personale docente e tecnico
  3. amministrativo, previo consenso delle strutture di riferimento del personale stesso se esterno al Centro;
    1. esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme vigenti.
Art. 9 – Segretario amministrativo
  1. L’incarico di responsabilità di segretario amministrativo è conferito ad un’unità di personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, almeno di categoria D, secondo le modalità previste dall’atto del direttore generale di organizzazione amministrativa e tecnica. In particolare, il segretario amministrativo:
    1. partecipa, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio direttivo;
    2. organizza le attività gestionali e amministrative del Centro;
    3. svolge i compiti previsti dalle linee operative transitorie per la contabilità economico-patrimoniale, finché vigenti, nei limiti dell'importo ivi fissato e dell'eventuale delega dell'ordinatore di spesa (dirigente dell'area per le strutture fondamentali), nonché i compiti previsti dal regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e dall’atto del direttore generale di organizzazione amministrativa e tecnica;
    4. esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme vigenti.
Art. 10 – Personale, risorse, gestione amministrativo-contabile
  1. Il Centro conserva le risorse finanziarie, edilizie e umane già assegnate con provvedimenti del Consiglio di amministrazione e con atti del Direttore generale/Dirigente dell’Area personale. Eventuali ulteriori o diverse risorse saranno assegnate, su proposta del Consiglio direttivo del CLAT, dal Consiglio di amministrazione, di concerto con il direttore generale, incluse aule e laboratori multimediali per l’insegnamento frontale e per l’apprendimento autonomo delle competenze linguistiche.
  2. Il personale docente svolgerà presso il Centro la propria attività secondo piani condivisi con le strutture scientifiche e didattiche competenti. I CEL assegnati al Centro svolgono la loro attività esclusivamente nell’ambito della relativa organizzazione didattica, anche se a favore di altre strutture dell’Ateneo.
  3. Il CLAT gode di autonomia amministrativa e gestionale. La gestione delle risorse finanziarie avviene secondo quanto previsto dalle linee operative transitorie per la contabilità economico patrimoniale, finché vigenti, e dal regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
  4. Al CLAT è assegnato un contributo ordinario di funzionamento nella misura annualmente determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
  5. Il Centro gode di autonomia patrimoniale e dispone dei beni acquisiti direttamente o al medesimo concessi in uso, i quali sono rispettivamente annotati sull’inventario e sul registro dei beni in uso.
Art. 11 - Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri
  1. Nell’ambito del CLAT la Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri (SLICIS) gestisce l’attività correlata all’insegnamento della lingua italiana agli stranieri.
  2. Il Coordinatore didattico è designato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra soggetti forniti di comprovata esperienza di gestione e insegnamento in Scuole universitarie di lingua italiana per stranieri. L’incarico ha durata di un triennio accademico ed è rinnovabile.
  3. Il coordinatore didattico rappresenta la SLICIS unicamente nei rapporti interni al CLAT e gestisce le linee operative della stessa.
  4. Compete al Coordinatore didattico:
    1. organizzare e gestire le attività didattiche di competenza della SLICIS;
    2. coordinare, in collaborazione con il personale a disposizione, la preparazione dei test da sottoporre agli stranieri nelle sessioni d’esame;
    3. concordare con i referenti delle cinque Scuole di Ateneo le sedi e le modalità di somministrazione dei test agli studenti stranieri;
    4. provvedere, in collaborazione con il personale a disposizione, alla correzione dei test;
    5. disporre la formazione delle classi degli studenti stranieri che non hanno superato il test in relazione al diverso numero di ore che essi dovranno frequentare;
    6. formulare, in collaborazione con i referenti delle cinque Scuole, e con il supporto del personale a disposizione, il calendario delle lezioni distribuite in aule idonee ad essere più facilmente raggiunte dagli studenti;
    7. coordinare l’attività didattica e predisporre corsi d’italiano on line rivolti a studenti che frequentano sedi distaccate dell’Università di Genova;
    8. redigere una relazione annuale sull’attività svolta dalla SLICIS, che invia al presidente del CLAT; tale relazione sarà inviata agli organi di governo unitamente alla relazione di cui al precedente art. 8.
  5. Al fine dell'organizzazione della didattica presso le Scuole, il Coordinatore didattico si avvale di un collegio di referenti, composto di due referenti, un docente e una unità di personale tecnico-amministrativo, per ciascuna delle Scuole dell’Ateneo, designati dai rispettivi Consigli di Scuola tra i docenti e il personale tecnico-amministrativo con esperienza nel campo delle relazioni internazionali.
Art. 12 - Norme transitorie e finali
  1. Eventuali modifiche al presente decreto sono disposte con decreto rettorale, su delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, anche su proposta approvata dal Consiglio direttivo del Centro con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
  2. Il termine del mandato del Presidente del CLAT in scadenza il 31.3.2015 è differito fino al 31.10.2015. La componente docente del Consiglio direttivo porta a termine il relativo mandato fino al 17.4.2016, il quale viene prorogato fino al 31.10.2016, al fine di ricondurre i successivi mandati alla durata di un triennio accademico. I componenti docenti in scadenza al 31.10.2016 potranno essere confermati consecutivamente una sola volta. La rappresentanza studentesca porta a termine il relativo mandato fino al 31.10.2015.
  3. Le norme di funzionamento del CLAT di cui ai precedenti articoli entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto.
  4. Per tutto quanto non contemplato dal presente provvedimento si fa rinvio allo Statuto e ai regolamenti dell’Ateneo.

Il presente decreto è pubblicato in Albo Web.

Genova, 17 Luglio 2015

IL RETTORE: Prof. Paolo COMANDUCCI
Ultimo aggiornamento 12 Maggio 2017