Decreto costitutivo

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E LEGALI

Decreto n. 85

Il Rettore

  • Vista la L. del 9.5.1989, n. 168;
  • Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova emanato con D.R. n. 490 del 7.12.2011, ed in particolare l’art. 57 e le Disposizioni transitorie e finali IX e X;
  • Visto il Regolamento generale di Ateneo; Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
  • Vista la comunicazione agli organi di governo nelle riunioni del 19.7.2011; Visto il parere del Senato accademico in data 31.1.2012;
  • Vista la delibera del Consiglio di amministrazione in data 31.1.2012
Decreta:
Art. 1 – Costituzione
  1. A decorrere dall’1.3.2012 è costituito il Centro Linguistico di Ateneo (CLAT),di seguito anche “centro” o CLAT, centro di servizio di Ateneo ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 e della IX Disposizione transitoria e finale, comma 3, dello Statuto.
  2. Il centro promuove, organizza e coordina attività di interesse generale dell'Ateneo nel campo delle lingue straniere e della lingua italiana per stranieri, in sinergia con il progetto “Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri”, rivolti alla comunità accademica e al territorio.
Art. 2 – Finalità
  1. Fatta salva la competenza dei dipartimenti e delle scuole per quanto attiene alla previsione di insegnamenti curricolari di lingue moderne negli ordinamenti didattici di Ateneo, il CLAT costituisce il riferimento per ogni attività didattica dell'Ateneo nel settore delle lingue e della didattica della lingue. In accordo con le politiche di Ateneo, svolge compiti di promozione, consulenza e integrazione con le realtà locali, nazionali e internazionali nel campo d’elezione.
  2. Il CLAT collabora alla didattica universitaria delle lingue moderne insegnate nell’Ateneo, organizza l’insegnamento dell’italiano come lingua straniera e promuove l'applicazione della ricerca nel campo della didattica della lingua, con particolare riguardo alla didattica a distanza, agli strumenti ed ai protocolli di lavoro collegati alle attività di competenza. A questo scopo il CLAT:
    1. promuove la produzione di risorse didattiche nell’ambito della linguistica applicata che utilizzino tecnologie informatiche ed interattive, nonché l'applicazione della ricerca scientifica allo studio delle lingue straniere moderne e dell'italiano per stranieri, anche favorendo la creazione di programmi informatici per la didattica e l'apprendimento della lingua;
    2. organizza corsi, attività formative sussidiarie, nonché forme di autoapprendimento e di accertamento della conoscenza linguistica di ogni tipo e livello rivolte agli studenti e ai dipendenti dell'Università di Genova, agli studenti e docenti stranieri ospiti della stessa, e ai cittadini stranieri che intendano conseguire un livello di conoscenza della lingua italiana adeguato all’iscrizione a corsi presso istituzioni universitarie e d’alta formazione italiane, rilasciando le relative certificazioni;
    3. offre servizi e organizza corsi di aggiornamento in campo linguistico, della traduzione e dell’interpretazione rivolti ad utenti privati, a enti e ad organizzazioni esterne, anche in collaborazione con le strutture universitarie specificamente competenti e d'intesa con ministeri ed enti pubblici e privati;
    4. promuove corsi di perfezionamento, anche d’intesa con i dipartimenti e le scuole dell’Ateneo;
    5. progetta master su richiesta delle strutture di Ateneo competenti;
    6. promuove azioni di valutazione e certificazione nel campo di interesse;
    7. favorisce rapporti e promuove collaborazioni con istituzioni operanti a livello locale, nazionale ed internazionale;
    8. predispone e gestisce programmi, laboratori e apparecchiature multimediali e informatiche complesse;
    9. predispone e gestisce programmi, laboratori e apparecchiature multimediali e informatiche complesse;
    10. costruisce e gestisce un portale web di risorse didattiche e di strumenti telematici per l’apprendimento di lingue e per la traduzione;
    11. utilizza il personale tecnico e amministrativo, ivi inclusi i collaboratori ed esperti linguistici, ad esso direttamente assegnato;
    12. si avvale, di concerto con le rispettive strutture di afferenza o di assegnazione, di docenti, ricercatori e collaboratori ed esperti linguistici (CEL) nel campo di competenza.
Art. 3 – Durata

In prima applicazione il centro opera in regime di sperimentazione per la durata di un triennio decorrente dalla data di costituzione. Al termine della fase di sperimentazione gli organi di governo valuteranno, per il tramite del nucleo di valutazione in collaborazione con l'osservatorio per la qualità della formazione, anche sulla base degli indicatori elaborati dalla commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio, i risultati conseguiti dal CLAT e il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati al fine della prosecuzione della relativa attività.

Art. 4 – Sede

Il CLAT ha sede nei locali ad esso destinati dall'Ateneo e individuati nel presente decreto. Può svolgere la sua attività anche presso i laboratori e le aule di strutture universitarie o convenzionate.

Art. 5 – Organi del Centro

Sono organi del centro:

  1. il consiglio direttivo;
  2. il comitato tecnico-scientifico;
  3. il presidente;
  4. il direttore.
Art. 6 – Consiglio direttivo
  1. Il consiglio direttivo è l’organo di indirizzo, programmazione generale e deliberazione delle attività del centro; rimane in carica un triennio; i suoi membri possono essere confermati, consecutivamente, una sola volta.
  2. Il consiglio direttivo propone agli organi di governo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, le modifiche al presente decreto. Adotta, in conformità al regolamento generale di Ateneo, ogni altro atto di natura regolamentare necessario al raggiungimento dei propri fini.
  3. Il consiglio direttivo è convocato almeno due volte l’anno dal presidente. Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, il voto del presidente prevale.
  4. Il consiglio direttivo esercita le seguenti funzioni:
    1. approva, anche su proposta del comitato tecnico-scientifico, le linee generali di indirizzo e programmatiche di spesa, il programma triennale di sviluppo e il piano annuale di attività del centro;
    2. verifica annualmente lo stato di avanzamento delle attività e la loro gestione;
    3. fornisce indicazioni al direttore sull’utilizzazione delle risorse disponibili per il conseguimento delle finalità istituzionali;
    4. approva e aggiorna i tariffari delle prestazioni da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell’Ateneo;
    5. elabora una relazione annuale sull'attività svolta per gli organi di governo e, su richiesta dei medesimi, relazioni periodiche;
    6. approva annualmente i documenti contabili di programmazione e bilancio e consuntivi, secondo le disposizioni del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità vigente;
    7. approva le convenzioni e i contratti attivi, verificandone la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali, conferendo mandato al presidente del centro affinché ne curi la comunicazione al rettore;
    8. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.
  5. Il consiglio direttivo, nominato con decreto rettorale, è composto da:
    1. il presidente del centro, che lo presiede;
    2. un docente per ciascuna delle scuole dell’Ateneo, designato dalla scuola;
    3. il direttore;
    4. due studenti indicati dalla relativa rappresentanza negli organi di governo, uno per ciascuno dei due seguenti macro-settori delle aree scientifico-disciplinari:
      1. aree scientifico - disciplinari da 1 a 9;
      2. aree scientifico - disciplinari da 10 a 14.
  6. Partecipa alle adunanze del consiglio direttivo, su invito del presidente e con voto consultivo, un tecnico responsabile del portale telematico.
  7. Il consiglio direttivo può deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti, la cooptazione di eventuali rappresentanti di parti interessate finanziatrici, con voto consultivo, in numero complessivamente non superiore a un quarto del totale dei membri nominati con decreto rettorale.
  8. Per quanto concerne le modalità di convocazione delle adunanze, la predisposizione dell’ordine del giorno, le attribuzioni del presidente, la validità delle adunanze, le relazioni tra gli organi, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle sedute si rinvia alle disposizioni dello Statuto e del regolamento generale di Ateneo.
Art. 7 – Comitato tecnico-scientifico
  1. Il comitato tecnico-scientifico esercita le seguenti funzioni:
    1. formula proposte concernenti la programmazione e l’organizzazione didattica e scientifica delle attività del centro;
    2. collabora con le strutture di Ateneo più interessate alle lingue straniere e all’insegnamento dell’italiano a stranieri e alla formazione pedagogico-didattica;
    3. su mandato del consiglio direttivo pianifica la gestione e la creazione di materiale didattico, sovrintende alle attività in rete, organizza l’erogazione di corsi presenziali e di servizi linguistici, avvalendosi di personale specializzato;
    4. valuta annualmente il raggiungimento degli obiettivi di servizio e redige una relazione che sottopone al consiglio direttivo.
  2. Fanno parte del comitato:
    1. il presidente;
    2. un docente appartenente all'area linguistica designato dalla Scuola di Scienze umanistiche;
    3. fino a quattro rappresentanti (docenti o CEL) scelti tra soggetti che svolgono attività didattica o scientifica nell’ambito dell’insegnamento delle lingue straniere o dell’italiano per stranieri, designati dal consiglio direttivo su proposta del presidente;
    4. un’unità di personale dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati esperto in programmazione informatica nel campo della didattica della lingue, su proposta del presidente;
    5. il dirigente del Dipartimento Studenti o suo delegato.
Art. 8 – Presidente
  1. Il presidente del centro, nominato dal rettore sentito il consiglio di amministrazione, è scelto fra i professori di ruolo a tempo pieno che svolgono attività didattica o scientifica nell’ambito dell’insegnamento delle lingue straniere o dell’italiano per stranieri. Resta in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta.
  2. Il Presidente rappresenta il centro, ne dirige la politica generale ed è responsabile del perseguimento delle sue finalità. In particolare:
    1. convoca e presiede il consiglio direttivo e il comitato tecnico-scientifico;
    2. cura l'esecuzione delle relative delibere;
    3. vigila sull’osservanza delle norme vigenti; d) predispone, coadiuvato dal direttore, il programma triennale di sviluppo e degli interventi, i piani annuali di attività e le relazioni periodiche;
    4. esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme vigenti.
Art. 9 – Direttore
  1. Il direttore, designato dal direttore generale tra il personale tecnico-amministrativo almeno di categoria D, è responsabile della gestione amministrativo-contabile del centro e consegnatario dei beni inventariabili. In particolare:
    1. organizza le attività gestionali e amministrative del centro;
    2. predispone, nel rispetto delle linee generali di indirizzo e programmatiche di spesa approvate dal consiglio direttivo, i documenti contabili di programmazione e bilancio e consuntivi;
    3. provvede all’ordinazione di beni e servizi utili per l’attività istituzionale del centro, nel rispetto delle competenze del consiglio direttivo e del regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
    4. organizza le risorse umane, strumentali e di controllo del centro;
    5. esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme vigenti.
Art. 10 – Personale, risorse, gestione amministrativo-contabile
  1. Il centro dispone delle risorse finanziarie, edilizie e umane fissate nel decreto di costituzione. Eventuali ulteriori o diverse risorse saranno assegnate, su proposta del consiglio direttivo del CLAT, dal consiglio di amministrazione, di concerto con il direttore generale per quanto attiene alla dotazione di personale tecnico-amministativo, inclusi aule e laboratori multimediali per l’insegnamento frontale e per l’apprendimento autonomo delle competenze linguistiche
  2. Il personale docente svolgerà presso il centro la propria attività secondo piani condivisi con le strutture scientifiche e didattiche competenti. I CEL assegnati al centro, svolgono la loro attività esclusivamente nell’ambito della relativa organizzazione didattica, anche se a favore di altre strutture dell’Ateneo.
  3. La gestione delle risorse finanziarie avviene secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché dagli indirizzi in materia deliberati dagli organi di governo.
  4. In prima applicazione le risorse del CLAT sono individuate nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 11 – Beni inventariabili

Il centro dispone dei beni acquisiti direttamente o al medesimo concessi in uso, i quali sono rispettivamente annotati sull’inventario e sul registro dei beni in uso.

Art. 12 – Valutazione

Il CLAT è soggetto a una valutazione periodica triennale, di natura scientifica ed economica, anche con revisori esterni.

Art. 13 – Norme transitorie e finali
  1. Il CLAT sarà attivato a seguito dell’insediamento dei consigli delle Scuole.
  2. Eventuali modifiche al presente provvedimento sono disposte con decreto rettorale, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico su proposta approvata dal consiglio direttivo del centro con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
  3. In conformità all’art.7 dello Statuto il CLAT gode di autonomia amministrativa e gestionale, e nella fase successiva alla creazione del Centro stesso il Presidente potrà svolgere attività propedeutiche all’avvio della struttura e sarà dotato di capacità di spesa nei limiti fissati dal vigente regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, avvalendosi del Centro di Servizi della Facoltà di lingue e letterature straniere quale struttura di mero supporto amministrativo e contabile.
  4. In fase di attivazione del Centro, il Consiglio di amministrazione identificherà la struttura destinata a supportare eventualmente il Centro sulla base del nuovo assetto organizzativo dell’Ateneo.
  5. Per tutto quanto non contemplato dal presente provvedimento si fa rinvio allo Statuto e ai regolamenti dell’Ateneo.

Il presente decreto è pubblicato in Albo Web e l’originale è conservato presso il Dipartimento Affari generali e legali.

Genova, 29 marzo 2012

IL RETTORE
Ultimo aggiornamento 12 Maggio 2017